PERCHE’ sarebbe “giusto” il Principio di SUSSIDIARIETA’ in Politica…….

Il principio di “sussidiarietà orizzontale” trova la sua compiuta formulazione nell’art. 118 ultimo comma della Costituzione riformato dalla legge cost. n.3/2001.

“Stato, Regioni, città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

La sussidiarietà orizzontale concerne i rapporti tra i cittadini – e loro formazioni – e le Amministrazioni pubbliche attribuendo alle prime la facoltà di svolgere una funzione pubblica.

L’origine latina del termine sussidiarietà sta ad indicare due significati prossimi, ma distinti: essere pronti ad intervenire e intervenire per sostenere.

Tutti e due questi significati convergono nella enunciazione costituzionale del principio che mette al centro i cittadini attivi – considerandoli una risorsa e non “sudditi” – e le cui azioni sono “produttrici di diritto” senza per questo sminuire il valore delle amministrazioni pubbliche che devono sostenerle nell’interesse generale.

Il principio costituzionale rinforza e ribadisce in modo assoluto e definitivo l’importanza dell’azione volontaria. Esso afferma sostanzialmente che il perseguimento dell’interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l’azione dei cittadini, singoli e associarti.

Lo Stato non deve più riconoscere questa sfera di autonomia e le realtà organizzative che nascono dall’iniziativa dei cittadini, perché si legittimano da sole, ma le aiuta ad esprimersi. In tal modo realizza meglio le proprie finalità pubbliche. E’ evidente che la sussidiarietà è anche «una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa»

In altri termini sussidiarietà orizzontale significa che le funzioni pubbliche, laddove è possibile e conveniente, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in particolare attraverso le loro formazioni sociali, adeguatamente sostenuti allo scopo dalle Amministrazioni pubbliche. Per questo si parla oggi più propriamente di “sussidiarietà circolare”.

Infatti il nostro Stato, negli ultimi 30 anni conosce un processo di mutamento del proprio sistema di Welfare: dal “Welfare State” al “Welfare community” a responsabilità diffusa.

Il decentramento istituzionale prima (all’ inizio degli anni ’70 nascono le Regioni), e dei servizi poi – attraverso importanti riforme (dal DPR 616 del 1977 alla L. 833 del 1978, che riconosce all’art. 45 il ruolo del volontariato, per citare le prime e più importanti) aprono ampi varchi ad un volontariato in dialogo con il servizio pubblico e in aggiunta ad esso, laddove non riesce ad arginare problemi emergenti come il disagio giovanile, il degrado delle periferie urbane, la perdita di funzioni della famiglia coniugale e le nuove povertà. Importanti sono quindi nell’ultimo decennio del secolo scorso le leggi che determinano profondi cambiamenti nel rapporto tra Stato e autonomie locali e tra autonomie locali e cittadini con le loro organizzazioni.

Si configura un nuovo sistema politico-organizzativo (dalla eleggibilità diretta dei sindaci alla riforma della Costituzione) e di Welfare i cui principi cardine sono la dislocazione delle competenze e delle decisioni di spesa verso il territorio e la concezione di un sistema integrato di servizi e interventi a cui concorrono tutti gli attori di un territorio. Sono le leggi che riformano le competenze istituzionali sulla base del principio della sussidiarietà verticale e orizzontale.

Oggi il modello di amministrazione condivisa, oltre a realizzarsi per iniziativa dell’ amministrazione, che autonomamente decide di sollecitare i cittadini ad affrontare insieme i problemi della collettività, può essere più utilmente fondato sul paradigma sussidiario. La collaborazione operativa che ne deriva produce effetti positivi in almeno tre direzioni: la probabile maggiore efficacia degli interventi nell’affrontare i problemi della comunità; l’essere espressione di virtù civiche che testimoniano la preminente corresponsabilità di tutti nei confronti dei “beni comuni”; aiuta l’;amministrazione pubblica ad interpretare la propria funzione che è pubblica non perché è “interesse dello Stato” ma perché utile alla società, rapportandosi meglio alle esigenze della collettività.

ANALISI DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ SECONDO LA DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA

Il principio di sussidiarietà trova il suo fondamento nella stessa concezione filosofica della persona. Il primato della persona umana unitamente alla sua natura sociale determina che le comunità abbiano come scopo fondamentale, dare aiuto ai singoli individui. Tale concetto si esprime con il termine subsidium e sta ad indicare la capacità di un gruppo umano di raggiungere l’autorealizzazione, assicurandosi le condizioni necessarie e assumendosi personali responsabilità. Infatti sia lo Stato che il mercato non sono istituzioni originarie, ma derivate dalla società civile. La sussidiarietà non determina un fattore di deresponsabilizzazione dello Stato e neanche una limitazione della sua possibilità di intervento.

Magistero pontificio

Nell’enciclica Quadragesimo Anno di papa Pio XI si afferma che

«una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune»

Il principio di sussidiarietà diventa allora la chiave che apre la porta della società politica alla società civile.

Pio XI lo definì un “principio importantissimo della filosofia sociale”. Afferma infatti che

«come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e con l’iniziativa propria, per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità può esser fatto. »

Sempre nella Quadragesimo Anno al n 80 sostiene che

«l’oggetto naturale di ogni intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già di distruggerle ed assorbirle. »

Il principio di sussidiarietà è sempre stato confermato nella sua validità dal magistero pontificio. Giovanni Paolo II nell’enciclica Centesimus Annus sottolinea come

«le disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà. »

Sussidiarietà orizzontale

Una concezione della sussidiarietà in senso orizzontale attribuisce allo Stato il diritto-dovere di operare solo se e quando una persona, un gruppo sociale o un ente locale non riesce a provvedere alle proprie necessità. Realizzare la sussidiarietà significa operare nella società in senso orizzontale, in rete, con tutti i soggetti dell’economia e della società civile. La sussidiarietà orizzontale comporta una ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione in relazione alla promozione delle politiche sociali e alla realizzazione di un sistema di responsabilità condivise che possa attivare capacità e competenze presenti nel territorio. L’applicazione della sussidiarietà può contribuire alla ricostruzione del tessuto della comunità civile, promuovere lo sviluppo delle identità locali e dare rinnovata importanza al territorio.

L’obiettivo dell’applicazione della sussidiarietà orizzontale è quello di passare, per quanto riguarda il rapporto tra istituzioni e cittadini, da un modello struttura/utente ad una interattività istituzione/reti sociali, dove il ruolo della cittadinanza sia valorizzato: un modello incentrato sull’asse comunità-bisogni-sviluppo piuttosto che su quello individuo-domanda-emergenza.

Sussidiarietà verticale

L’applicazione del principio di sussidiarietà in senso verticale presuppone una capacità dello Stato di stabilire principi e obiettivi della politica sociale e di definire il livello delle prestazioni garantendo l’autonomia regionale e la capacità di intervento degli enti locali. Il ruolo dello Stato è dunque prevalentemente di indirizzo e coordinamento, in particolare per ciò che riguarda le linee strategiche delle politiche nazionali per l’assistenza sociale. Nella prospettiva della sussidiarietà verticale Stato, Regioni, Province, Comuni hanno delle funzioni specifiche che ognuno deve svolgere secondo la propria competenza, evitando che lo Stato supplisca alle carenze degli altri attori istituzionali.

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