
Il luogo di lavoro ovviamente è divenuto in prima istanza uno degli obiettivi sensibili, e come tale, anche in ottemperanza alle normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, che ogni datore deve garantire, e nel rispetto dei principi costituzionali che ci animano, è stata elaborata una serie di provvedimenti al fine di consentire ad un lavoratore di poter continuare a svolgere la propria mansione, ma nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente effi caci e soprattutto nella tutela della salute del singolo e dei terzi con cui interagisce.
Cosi sin da subito si è attuata la procedura di “Smart Working”. Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”. Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, anche prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Lo Smart Working prevede che l’azienda e il dipendente ridefiniscano in modo flessibile le modalità di lavoro in termini di luogo e di orario. Il telelavoro tradizionale invece vincola il lavoratore a lavorare da casa e l’azienda trasferisce le medesime responsabilità del posto di lavoro nella casa del lavoratore medesimo, ma non è questo il modello normativo che viene applicato ora in questo momento di emergenza.
A tal proposito il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso i due decreti del 23 e del 25 febbraio 2020 ha emanato misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni indicati nel decreto stesso. Per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale, è stato previsto l’obbligo, per gli individui che abbiano transitato e sostato nei suddetti comuni, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria. Il decreto dispone inoltre l’applicabilità in via automatica della modalità di ‘lavoro agile’ ad ogni rapporto di lavoro subordinato nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale. Come previsto dall’articolo 3, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, era applicabile precedentemente fino al 15 marzo 2020; ora è stata prolungata, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenagile, ti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Un’eccezione, insomma,
rispetto a quanto stabilisce la legge secondo cui lo Smart Working può essere attivato sulla base di un accordo tra impresa e lavoratore.
Grazie alla procedura semplificata, l’azienda potrà disporre lo svolgimento del lavoro agile per gestire l’emergenza anche senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente. A parte questa indubbia semplifi cazione, resta ferma la necessità di rispettare tutte le norme della legge 81/2017 che regolano lo Smart Working (in tema di orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli stru- menti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo, eccetera). Ciò rende peraltro opportuno che al lavoratore vengano comunque comunicate tutte quelle previsioni e indicazioni che normalmente, per legge, devono essere contenute nell’accordo scritto.
La finalità di semplificazione viene perseguita anche mediante la possibilità di adempiere all’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro (previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017) in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente), utilizzando i moduli disponibili sul sito Inail.
https://www.inail.it/cs/ internet/ comunicazione/ avvisi-e-scadenze/avvisocoronavirus- informativa. html Resta fermo, invece, l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento. A tal proposito sono stati superati i dubbi interpretativi ed applicativi sull’applicazione del lavoro passata da “automatica” a “provvisoria”, causati dalla poco chiara formulazione testuale originaria dell’art. 2 DPCM 25 febbraio 2020: l’ambiguità lessicale risulta definitivamente scomparsa sia nella versione intermedia (art. 4, c. 1 lett. a), DPCM 1 marzo 2020) sia in quella attuale, secondo la quale “la modalità di lavoro agile può essere applicata anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti” (art. 1, c. 1 lett. n), DPCM 4 marzo 2020). L’unico limite all’applicazione delle nuove modalità è temporale, ovvero alla “durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”, cioè 6 mesi, fino al 31 luglio 2020. E’ quindi stata estesa all’intero territorio nazionale la possibilità di utilizzo del lavoro agile in assenza di accordo fra le parti (art. 1, c. 1 lett. n), DPCM 4 marzo 2020) , ed il ministero del Lavoro ha previsto, limitatamente alla modalità semplificata di lavoro agile, applicabile fino al 31 luglio 2020, una nuova procedura di comunicazione attraverso l’upload di due file: l’autocertificazione (in formato pdf), contenente l’elenco dei lavoratori posti in regime di Smart Working; il file excel (formato .xlsx), con i dati obbligatori richiesti (codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore insieme al relativo nome, cognome, data e comune di nascita, n. di PAT e voce di tariffa INAIL applicata, data di inizio e fine del periodo di applicazione dello Smart Working derogatorio) ed è stato aggiornato il fac-simile del modello di autocertificazione sul sito.
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