Cosa prevede il ddl?
È da due anni che questa legge aspetta di essere discussa. Il ddl, infatti, è stato presentato nel luglio del 2018 dal deputato Alessandro Zan del Pd ed è approdato il 4 giugno scorso in commissione Giustizia. La nuova legge, in sostanza, estendere alle manifestazioni d’odio fondate sull’omofobia e sulla transfobia i reati già previsti nel codice penale. Gli articoli 604-bis e 604-ter, infatti, già puniscono la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. L’estensione riguarderà però solo l’istigazione a delinquere e gli atti di violenza e non la propaganda. Si tratta di una modifica piccola ma sostanziale. Se il testo venisse approvato, chi commette reati motivati da «stigma sessuale, in particolar modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali», rischia fino a quattro anni di reclusione.
Come cambierà il codice penale?
Agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale verranno aggiunte poche parole. L’articolo 604-bis sarà così modificato (in corsivo l’integrazione): è punito con «la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro» chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (lettera A); è punito con «la reclusione da sei mesia quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere». Come detto, nessuna modifica è prevista nella parte in cui l’articolo 604-bis parla di «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico». All’articolo 604-ter del codice penale , invece, sarà aggiunta una nuova circostanza aggravante: la pena è aumentata fino alla metà «per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o fondato sull’omofobia o transfobia».
Perché serve una nuova legge?
Oggi, spiega Zan nella proposta di legge, nel nostro ordinamento esiste una «irrazionale differenza». Un vulnus che va colmato. Basta fare un semplice esempio della discrepanza tra «l’apporre uno striscione gravemente razzista in uno stadio – il che può, almeno in teoria, configurare una condotta antigiuridica – e l’apporre il medesimo striscione nei confronti delle persone omosessuali» spiega Zan. In questo secondo caso, infatti, finora non di reato si tratta, ma di semplice espressione del pensiero, poiché «la legge penale non prevede che l’omofobia sia una forma d’odio perseguita dalla legge e posto che in una democrazia, in uno Stato di diritto, tutto ciò che non è vietato è e deve essere permesso». Inoltre, senza una legge contro l’omofobia e la transfobia che qualifichi questi come reati d’odio, «è impossibile monitorare il fenomeno» delle aggressioni, dei pestaggi, delle violenze contro gay, lesbiche, bisessuali e transessuali.
Perché le critiche dei vescovi?
La Conferenza episcopale italiana (Cei) esprime contrarietà alla legge in arrivo. «Non serve una nuova legge», afferma a chiare lettera la presidenza della Conferenza dei vescovi, perché «esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio». «Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame» perché «un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide». Il problema si pone all’interno delle famiglie cattoliche ma anche nel catechismo o nelle azioni pastorali dove la posizione della Chiesa è nota. Il rischio è quello di «introdurre un reato di opinione», sottolinea sempre la Cei.
Le repliche alla Cei
Per la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, la pentastellata Francesca Businarolo, «affermare che “esistono già adeguati presidi” per contrastare questo fenomeno significa non voler prendere atto di una dura realtà di discriminazione nei confronti della quale noi sentiamo la responsabilità politica ed etica di intervenire». Alle parole dei vescovi risponde anche Zan: «Non verrà esteso all’orientamento sessuale e all’identità di genere il reato di “propaganda di idee” come oggi è previsto dall’articolo 604 bis del codice penale per l’odio etnico e razziale. Dunque nessuna limitazione della libertà di espressione o censura o bavaglio. Si tratta solo di una legge che protegge la dignità delle persone». Il deputato dem si è detto «sorpreso» anche perché «un testo unificato ancora non è stato depositato». Sono cinque le proposte (primi firmatari Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi) in discussione in commissione Giustizia della Camera: tra pochi giorni saranno sintetizzate in un testo unico «che interviene sui reati di istigazione a commettere atti discriminatori o violenti e sul compimento di quei medesimi atti per condotte motivate dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. E estende ai reati comuni commessi per le stesse ragioni l’aggravante prevista dall’articolo 604-ter» conclude Zan.
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