Ddl Zan: legge discriminante camuffata da lotta alle discriminazion

Ddl Zan . . . Tentativo di Ennesimo raggiro legislativo della sinistra

‘L’esame del Disegno di legge Zan in Commissione Giustizia del Senato ha riacceso il coro monocorde dei sostenitori di tale Ddl con le solite accuse rivolte a chi ne sottolinea tutte le incongruenze. Credo che, di fronte a questo ennesimo tentativo di agire a livello di sistema per approvare una norma di fatto illiberale, occorra partire da una semplice analisi di quello che il Ddl prevede. Innanzitutto si chiede di integrare alcuni articoli del codice penale indicando la punibilità con la reclusione da sei mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Il problema di fondo del disegno di legge è rappresentato dalla differenza che si introduce tra sesso e genere che non coincidono, anzi si differenziano, nel senso che il sesso è quello biologico, mentre il genere, ed in particolare l’identità di genere, consiste nella percezione che la persona ha di sé, anche se non corrispondente al sesso biologico. La legge, quindi dà rilievo giuridico alla percezione personale che prescinde da un dato di realtà’. La capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini interviene in questi termini nel dibattito sul Ddl Zan.

‘Questa operazione tende a decostruire la realtà e costruirla secondo il desiderio di ciascuno e in tal modo la sanzione penale diventa parte integrante di un disegno antropologico più ampio che cancella il maschile e il femminile e afferma la fluidità di genere – continua Elisa Rossini -. Qui si inserisce l’altro tema importante che è quello legato alla punibilità della propaganda di idee. Viene realizzata cioè una vera e propria censura mettendo in pericolo la libera espressione di coloro che legittimamente si oppongono all’introduzione di tale visione antropologica. Il mezzo per evitare questa censura potrebbe ad esempio essere quello di inserire nelle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, oltre ai motivi abietti e futili già presenti, anche una ulteriore aggravante che è quella di “ledere la dignità di tutte le persone” in modo da evitare la classificazione delle persone tra eterosessuali, omosessuali, bisessuali, transgender, queer, intersex, ecc.…che è la base della visione antropologica sottesa al disegno di legge. Per altro il riferimento ad alcune categorie (lgbtqi) e non ad altre categorie crea una discriminazione parcellizzando la rilevanza della persona nell’ambito dell’ordinamento’.

‘Da notare che il disegno di legge prevede l’incremento del fondo per le politiche relative alle pari opportunità di un importo di 4 milioni di euro annui al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno alle vittime. Una norma che ancora una volta discrimina le altre discriminazioni. Ci sono discriminati di serie A per cui si spendono risorse importanti e discriminati di serie B che ricevono meno – chiude Elisa Rossini -. Viene infine stabilito che la Repubblica Italiana riconosce il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia e impone che in quell’occasione siano organizzate iniziative da parte delle amministrazioni pubbliche e delle scuole. Da questo punto di vista dobbiamo chiederci: i genitori che volessero esonerare i figli da quelle attività ritenendo che la visione antropologica sottesa non corrisponda al proprio progetto educativo, sarebbero perseguibili?

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