Giovedì 29 Consiglio Comunale a Finale Emilia – si dibatterà anche sul ricorso presentato dal Comune – respinto dal TAR ad inizio luglio.

Il prossimo giovedì 29 si terrà il Consiglio Comunale a Finale Emilia alle ore 21,00

Al punto 9 dell’ODG si parlerà dello “spinosa” questione relativa al mancato accoglimento da parte del TAR del ricorso del Comune :

Il T.A.R. Emilia-Romagna  ha  sorprendentemente respinto il ricorso contro la Delibera di Giunta Regionale numero 352/2019 relativa alla discarica “Feronia”, asserendo che il termine per la impugnativa sarebbe decorso non già dalla pubblicazione sul BUR ma dalla pec precedentemente ricevuta dal Comune.

Il TAR non ha minimamente affrontato la discussione sul merito evitando di affrontare tutti i punti riportati nel Ricorso: non ci riteniamo per nulla soddisfatti e non ci fermeremo perché è una battaglia di giustizia per i nostri cittadini, per il nostro territorio e per la difesa dell’ambiente.

16 i punti presentati e due aggiuntivi:

1- Incompetenza assoluta per violazione articolo 14 –quater legge numero 241/90 nel testo vigente ante dlgs n. 126/2016;

2-Incompetenza : illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli articoli 15 e 16 l.r. n. 13/2015 per violazione art. 117 lettera s della Costituzione e d.l. n. 496/1993 convertito in legge n. 617/94;

3– eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto vizio di motivazione e di istruttoria;

4- violazione articolo 15 bis l.r. n. 9/1999 nel testo vigente ratione temporis;

5- violazione articolo 17 comma 2 l.r. n. 19/1999 nel testo vigente ratione temporis;

6- eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria . violazione dell’allegato 1 punti 1, 4 dlgs n. 36/2003;

7-Violazione delle norme – principio statale in materia di autorizzazione sismica ( art. 93 e ss DPR n. 380/2001 ) ;

8- eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria ;violazione artt. 12 comma 3 e 15- bis legge regionale n. 9/99 );

9- eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro diverso profilo ( anche in relazione a dlgs n. 36/2003 allegato 1 paragrafo 2.1 );

10- Violazione art. 17 comma 5 l.r. n. 9/99 nel testo vigente ratione temporis e della delibera n. 1795/2016 allegato F art. ;

11- In subordine al motivo X : violazione art. 208 comma 8 dlgs n. 152/2006;

12- in subordine ai motivi X e XI ; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di N. 00433/2019 REG.RIC. motivazione ; illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 l.r. n. 13/2015 per violazione art. 117 lettera s ) Costituzione ;

13-violazione art. 12 12 comma 3 lettera f) L.R. n. 13/2015 ; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ;

14-15-  violazione art. 12 legge n. 1766/1927 e art. 3 comma 3 legge n. 168/2017 Violazione art. 142 lettera h e 146 dlgs n. 42/204 art. 3 comma 6 legge n. 168/2017

16- mancata disponibilità dell’area interessata dal progetto.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, la Regione Emilia-Romagna, l’ARPAE, il ministro per i Beni e le Attività Culturali , e la Società Feronia srl., soggetto controllato da Heramabiente , che gestisce la discarica in questione.

Successivamente il Comune con atto di motivi aggiunti notificati il 16 dicembre 2019 e depositati il 17 dicembre 2019 ha impugnato il provvedimento numero 630 del 7 settembre 2019 emesso dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord recante il rilascio dell’autorizzazione sismica .

A sostegno di tale rimedio giurisdizionale aggiuntivo sono stati dedotti i seguenti ulteriori motivi:

17- incompetenza assoluta ;

18- incompetenza : violazione art. 14 comma 1 lettera l, 15 comma 2 lettera b e 19 comma 4 l.r. n. 13/2015.

Si è costituita per resistere l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Le parti hanno prodotto a sostegno dei propri assunti memorie difensive anche di replica.

Il tema dell’ipotetico ritardo del ricorso era noto e si era rilevato che vi era una specifica sentenza del Consiglio di Stato che affermava che la VIA del “tipo” a cui appartiene il nostro ricorso si impugnano entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, essendo irrilevanti conoscenze anteriori (come pec inviate al Comune)

Lo stesso sito della Regione nella pagina dedicata alla VIA di Feronia, dichiarava che questo era il criterio di decorso del termine (si doveva impugnare entro 60 gg dalla pubblicazione del BUR).

Inoltre, a anche a mio parere, vi è un errore a dir poco clamoroso:  infatti alcuni dei motivi proposti dal ricorso denunciavano un vizio di nullità della delibera per il quale il termine di impugnazione è non di 60 ma di 180 giorni.

come ha affermato il sindaco Palazzi!

Ritengo sia corretto, che la sentenza meriti di essere appellata al Consiglio di Stato, al fine di avere un pronunciamento di un organo superiore”.

ad maiora

Giorgio Cavazzoli

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